1. Qualora dei lavoratori siano destinati ad effettuare lavori che comportano l'esposizione a vapori di benzene o di prodotti contenenti benzene, devono essere sottoposti:

  • a)ad una visita medica attitudinale approfondita, prima dell'impiego, comprendente una analisi del sangue;
  • b)a controlli ulteriori periodici con esami biologici (compresa una analisi del sangue) e la cui frequenza e' fissata dalla legislazione nazionale. 2. Previa consultazione delle organizzazioni piu' rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori interessate, se esistono, l'autorita' competente di ogni Paese puo' concedere deroghe agli obblighi previsti al paragrafo 1 del presente articolo nei riguardi di determinate categorie di lavoratori.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-136-art9 · fonte del testo