Ogni persona impiegata, che abbia compiuto il periodo minimo di servizio corrispondente a quello che puo' essere richiesto in conformita' con il paragrafo 1 dell'articolo 5 della presente convenzione, deve godere, in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di un congedo pagato, proporzionale alla durata del periodo di servizio per cui non ha ancora usufruito di congedo, o di una indennita' compensatoria, oppure di un credito di congedo equivalente.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-132-art11 · fonte del testo