1. Un periodo di servizio minimo potra' essere richiesto per aver diritto ad un congedo annuale pagato. 2. Spettera' all'autorita' competente o all'organismo appropriato, nel Paese interessato, di fissare la durata di tale periodo di servizio minimo, ma esso non dovra' in alcun caso superare i sei mesi. 3. Il criterio di calcolo del periodo di servizio, al fine di determinare il diritto al congedo, sara' fissato dall'autorita' competente o dall'organismo appropriato in ciascun Paese. 4. A condizioni da stabilirsi da parte dell'autorita' competente o dall'organismo appropriato in ciascun Paese, le assenze dal lavoro per motivi indipendenti dalla volonta' della persona impiegata interessata, come anche le assenze per malattia, incidente o congedo per maternita', saranno calcolate nel periodo di servizio.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-132-art5 · fonte del testo