1. Nessuna comunicazione ufficiale indirizzata all'Ufficio o a qualsiasi membro del suo Personale e nessuna comunicazione ufficiale inviata dall'Ufficio, in qualsiasi forma e tramite qualsiasi mezzo di trasmissione, puo' essere sottoposta a restrizioni di qualsiasi tipo o ad alcuna altra forma di intercettazione o interferenza. 2. L'Ufficio gode per le sue comunicazioni ufficiali di un trattamento non meno favorevole di quello che e' accordato dall'Italia alle Organizzazioni internazionali in Italia.

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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;155~accordo-art4 · fonte del testo