• 1)Tutte le comunicazioni ufficiali indirizzate all'Istituto o a qualsiasi funzionario e tutte le comunicazioni ufficiali trasmesse dall'Istituto, in qualsiasi maniera e sotto qualsiasi forma, non subiranno limitazioni di alcun genere ne' censura o interferenza. Tale protezione si applica in particolare a pubblicazioni, nastri magnetici, dischi ottici, floppy disk, filmati e diapositive, pellicole cinematografiche e sonore.
  • 2)L'Istituto godra' per le sue comunicazioni ufficiali di condizioni tariffarie non meno favorevoli di quelle concesse dal Governo italiano a qualsiasi altra organizzazione internazionale.

Testo vigente dal 22 luglio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-07-12;141~accordo-art7 · fonte del testo