[1]Regolamento di procedura

[2]1. Le procedure di risoluzione delle controversie di cui al capo 2 della presente parte sono disciplinate dal regolamento di procedura che il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE adotta entro tre mesi dall'applicazione provvisoria del presente accordo. 2. Le riunioni del collegio arbitrale sono aperte al pubblico conformemente al regolamento di procedura, salvo che il collegio arbitrale non decida diversamente di sua iniziativa o su istanza delle parti.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art216 · fonte del testo