[1]Lodi del collegio arbitrale

[2]1. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare le decisioni all'unanimita'. Qualora risulti pero' impossibile adottare una decisione all'unanimita', si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non e' comunque pubblicato. 2. Il lodo espone le conclusioni di fatto, l'applicabilita' delle pertinenti disposizioni del presente accordo e le motivazioni in fatto e in diritto. Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo rende pubblici i lodi del collegio arbitrale, salvo sua diversa decisione.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art220 · fonte del testo