[1]Misure di salvaguardia delle prove

[2]Ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari assicurano che l'autorita' giudiziaria competente, su richiesta di un soggetto che abbia presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprieta' intellettuale sia stato violato o stia per esserlo, disponga celeri ed efficaci misure provvisorie per salvaguardare le pertinenti prove dell'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. Siffatte misure possono includere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci controverse e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione e/o distribuzione di tali merci e dei relativi documenti.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art154 · fonte del testo