[1]Elementi di prova

[2]In caso di violazione di un diritto di proprieta' intellettuale commessa su scala commerciale, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari adottano le misure necessarie a consentire alle autorita' giudiziarie competenti di ordinare, se del caso e previa richiesta in tal senso, l'acquisizione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale in possesso della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art153 · fonte del testo