[1]Scambio di informazioni

[2]Le Autorita' competenti dei due Stati contraenti si impegnano a tenersi vicendevolmente informate su:

  • 1)tutti i provvedimenti presi per l'applicazione del presente Accordo;
  • 2)tutte le difficolta' che potranno manifestarsi sul piano tecnico per l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo;
  • 3)tutte le modifiche delle rispettive legislazioni che interessino l'applicazione del presente Accordo.

Testo vigente dal 27 ottobre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2025-10-16;153~art36 · fonte del testo