[1]Allegato

[2]ACCORDO

[3]TRA

[4]LA REPUBBLICA ITALIANA

[5]E

[6]LA REPUBBLICA DI MACEDONIA

[7]IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

[8]Preambolo

[9]Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia, animati dalla volonta' di migliorare i rapporti tra i due Stati in materia di sicurezza sociale e di adeguarli allo sviluppo giuridico, hanno concordato le disposizioni seguenti.

[10]TITOLO I

[11]Disposizioni generali

[12]Articolo 1

[13]Definizioni

[14](1) Ai fini dell'applicazione del presente Accordo:

  • 1)il termine «Italia» designa la Repubblica Italiana; il termine «Macedonia» designa la Repubblica di Macedonia;
  • 2)il termine «legislazione» designa le leggi e tutte le altre disposizioni esistenti o future di ciascuno Stato contraente che concernono i regimi e i rami della sicurezza sociale indicati all'art. 2 del presente Accordo;
  • 3)il termine «Autorita' competente» designa, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministero della Salute; per quanto riguarda la Macedonia il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • 4)il termine «Istituzione competente» indica l'Istituzione alla quale l'interessato e' iscritto al momento della domanda di prestazioni o l'Istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o vi avrebbe diritto se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio dello Stato contraente nel quale tale Istituzione si trova;
  • 5)il termine «Organismo di collegamento» designa gli uffici che saranno incaricati dalle Autorita' competenti di comunicare direttamente tra loro e di fare da tramite con le Istituzioni competenti dei due Stati contraenti ai fini del conseguimento delle prestazioni previste dal presente Accordo;
  • 6)il termine «lavoratori» designa le persone che svolgono attivita' lavorativa e che sono assicurate o ammesse ai benefici delle legislazioni specificate all'articolo 2 del presente Accordo;
  • 7)il termine «familiari» designa coloro che sono definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione applicabile;
  • 8)il termine «superstiti» designa coloro che sono definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione applicabile;
  • 9)il termine «soggiorno» designa una permanenza di breve durata;
  • 10)il termine «residenza» designa la dimora abituale;
  • 11)il termine «periodi di assicurazione» designa i periodi di contribuzione e/o di occupazione cosi' definiti o presi in considerazione come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti;
  • 12)il termine «periodi equivalenti» designa i periodi assimilati ai periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti;
  • 13)il termine «prestazioni» designa sia i benefici in denaro, sia i benefici in natura consistenti nell'erogazione di beni o servizi;
  • 14)il termine «prestazioni familiari» designa qualsiasi prestazione in natura o in denaro destinata a compensare i carichi derivanti da figli ed altri componenti della famiglia in base alle legislazioni di ciascuno Stato. (2) Qualsiasi altra espressione o termine utilizzato nel presente Accordo ha il significato attribuito dalla legislazione applicabile.

Testo vigente dal 27 ottobre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;153~art1 · fonte del testo