[1]COMMISSIONE DI ATTUAZIONE

[2]Viene istituita una Commissione di Attuazione composta da due rappresentanti debitamente autorizzati da ciascuna Parte (la Commissione di Attuazione). La Commissione di Attuazione vigilera' sul rispetto del presente Accordo, lavorera' con l'Investitore del Progetto per concordare un Protocollo da stipulare con le Parti al fine di istituire una serie di standard coerenti e uniformi di cui all'articolo 8, da applicare a tutto il Progetto, e adottera' tutte le altre azioni che, con il consenso dei suoi membri, riterra' necessarie per facilitare l'attuazione del presente Accordo. L'Investitore del Progetto ha il diritto di nominare un osservatore della Commissione di Attuazione, che puo' partecipare alle riunioni e alle altre attivita' nella Commissione di Attuazione. La Commissione di Attuazione sana' solo un organo consultivo e non aura' il potere di prendere decisioni definitive e vincolanti per conto delle Parti, anche in relazione alla risoluzione delle controversie nel quadro del presente Accordo.

Testo vigente dal 4 gennaio 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2013-12-19;153~accordo-art10 · fonte del testo