Durante la permanenza sul territorio della Parte ospitante, il personale militare interessato resta soggetto, in particolare sul piano disciplinare, alle rispettive Autorita' militari, attraverso: - l'Addetto per la difesa presso l'Ambasciata d'Italia a Rabat, per il personale italiano; - l'Addetto per l'Esercito, la Marina e l'Aviazione presso l'Ambasciata del Regno del Marocco a Roma, per il personale marocchino.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;153~accordo-art8 · fonte del testo