[1]Comunicazioni

[2]Le comunicazioni possono essere presentate da individui o gruppi di individui o in rappresentanza di individui o gruppi di individui soggetti alla giurisdizione di uno Stato Parte che pretendano di essere vittime di una violazione, da parte di quello Stato Parte, di uno dei diritti economici, sociali e culturali enunciati nel Patto. Una comunicazione non puo' essere presentata in rappresentanza di individui o gruppi di individui se non con il loro assenso a meno che l'autore non possa dimostrare che agisce in loro rappresentanza senza tale assenso.

Testo vigente dal 25 ottobre 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2014-10-03;152~protocollo-art2 · fonte del testo