Gli edifici o parte di edifici ed i terreni annessi, di proprieta' delle Alte Parti contraenti e delle rispettive Istituzioni culturali, di cui all'articolo 1, saranno esenti da ogni imposta, tassa o diritto applicabili a detti immobili, nonche' ai relativi redditi, a condizione che gli immobili stessi siano adibiti a sede delle Istituzioni culturali. Il trasferimento dei diritti di proprieta' sul suolo e sugli edifici destinati a sede delle Istituzioni culturali sara' esente, per quanto concerne tali Istituzioni, dalle tasse e dalle imposte corrispondenti. Le Alte Parti contraenti garantiscono reciprocamente l'esenzione del pagamento dei diritti doganali per l'importazione di materiale didattico, scientifico, di studio e comunque necessario alla costituzione e al funzionamento delle Istituzioni culturali di cui all'articolo 1. Analogo trattamento verra' riservato alla importazione dei libri, riviste, giornali, periodici, spartiti, dischi e nastri magnetofonici, destinati alle Istituzioni culturali sopra citate, purche' tale importazione non abbia carattere commerciale. I films didattici, documentari e di informazione, saranno ammessi in temporanea importazione, con esenzione dei diritti doganali e con l'obbligo della riesportazione.

Testo vigente dal 26 gennaio 1966

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urn:nir:stato:legge:1965-12-06;1510~art2 · fonte del testo