I suoli, gli edifici o parte di edifici di proprieta' dello Stato o delle istituzioni culturali di ciascuna delle Parti sono esentati, nel territorio dell'altra, dalle imposte dirette erariali che colpiscono detti immobili e i loro redditi, a condizione che gli immobili stessi siano adibiti da dette istituzioni alle finalita' del presente Accordo. Alla stessa condizione e' esente dalle proposte e tasse il trasferimento dei diritti di proprieta' degli immobili a favore degli Istituti Culturali Le Parti favoriranno inoltre reciprocamente le esenzioni dai diritti doganali per l'importazione di oggetti di arredamento, di materiale didattico, di studio o scientifico e di altro materiale richiesto per la costituzione e il funzionamento delle istituzioni culturali di cui all'art. 14, ivi compresi libri riviste, giornali, pubblicazioni periodiche, registrazioni, riproduzioni artistiche, dischi CD ROM, cassette e video cassette, cosi' come di altro materiale che contribuisca allo sviluppo, delle attivita' previste nel presente Accordo, nella misura in cui non costituiscano oggetti di lusso. Per i film didattici, di informazione e di documentazione verra' agevolata l'importazione in franchigia con l'obbligo della riesportazione.

Testo vigente dal 20 febbraio 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2001-02-02;15~accordo-art27 · fonte del testo