[1]Perquisizioni, Sequestri e Confisca

[2]1. La Parte Richiesta esegue conformemente alla sua legislazione le richieste di identificazione, di localizzazione, di congelamento o sequestro e di confisca dei proventi e strumenti del reato presentate dalla Parte Richiedente. 2. Oltre agli elementi enunciati all'articolo 5 di cui sopra, la richiesta di assistenza relativa ai procedimenti di congelamento, di sequestro o di confisca comprende:

  • a)le informazioni sul bene rispetto al quale e' richiesta l'assistenza;
  • b)il luogo in cui si trova il bene;
  • c)il legame tra il bene ed il reato, se sussistente;
  • d)le informazioni sugli interessi dei terzi sul bene;
  • e)la copia della decisione di congelamento o di sequestro o della decisione definitiva di confisca resa dall'autorita' giudiziaria. 3. Le Parti possono, ai sensi della propria legislazione interna, ripartire i beni o gli averi confiscati. A tal fine, esse concluderanno per ciascun caso gli accordi o le intese specifiche volte a determinare, tra le altre cose, i beni da dividere, l'entita' o la porzione degli stessi che spetta a ogni Parte ed eventuali condizioni particolari da applicare. 4. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano i diritti della Parte Richiesta e dei terzi in buona fede.

Testo vigente dal 17 ottobre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-09-30;151~allegato-art16 · fonte del testo