(1) Le Autorita' competenti dei due Paesi esamineranno, in caso di necessita', le condizioni di applicazione del presente Accordo, al fine di risolvere le difficolta' sorte nell'applicazione delle proprie disposizioni. Analogamente, studieranno le modifiche necessarie per sviluppare la cooperazione cinematografica nell'interesse comune dei due Paesi. (2) Esse si riuniranno, nell'ambito di una Commissione mista che si riunira', di massima, una volta ogni due anni, alternativamente in uno dei due Paesi. Su richiesta di una delle due Parti contraenti, potra' essere convocata una riunione straordinaria, specialmente nel caso di modifiche legislative importanti o della regolamentazione applicabile all'industria cinematografica o nel caso che l'Accordo incontri difficolta' particolarmente gravi nella sua applicazione. (3) In particolare, esse esamineranno se l'equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni e' stato rispettato.

Testo vigente dal 26 luglio 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-07-11;151~accordo-art17 · fonte del testo