(1) L'importazione, la distribuzione e la proiezione dei film italiani in Germania e di quelli tedeschi in Italia non saranno subordinate a nessuna restrizione. (2) Le Parti contraenti riaffermano la loro volonta' di favorire e sviluppare con tutti i mezzi la diffusione in ciascun Paese dei film dell'altro Paese.

Testo vigente dal 26 luglio 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2002-07-11;151~accordo-art16 · fonte del testo