(1) Nel rispetto della propria legislazione e regolamentazione, ciascuna delle due Parti contraenti facilitera' l'ingresso e il soggiorno sul proprio territorio del personale tecnico e artistico dell'altra Parte contraente. (2) Allo stesso modo, autorizzera' l'importazione temporanea e la riesportazione del materiale necessario alla produzione dei film realizzati nell'ambito del presente Accordo.

Testo vigente dal 26 luglio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2002-07-11;151~accordo-art11 · fonte del testo