: Le disposizione del presente Accordo si estendono altresi' alla realizzazione di films tra le imprese coproduttrici delle due parti contraenti ed alle imprese dei due Paesi con i quali l'una e l'altra parte sono rispettivamente legate da accordi di coproduzione. La realizzazione di films a carattere artistico e finanziariamente elevato dovra' essere esaminata con particolare interesse.

Testo vigente dal 29 aprile 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-04-12;151~accordo-art11 · fonte del testo