[1]Articolo XIV

[2]L'Annesso unito al presente Accordo sara' considerato come parte dell'Accordo e ogni riferimento all'Accordo comprendera' anche l'Annesso, a meno che non sia espressamente previsto il contratto. 2. Il presente Accordo e' sottoposto a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno scambiati il piu' presto possibile. 3. Il presente Accordo entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

[3]I FEDE DI CHE, i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

[4]FATTO a Roma, il 16 luglio 1959, in duplice originale, nelle lingue italiana, hindi ed inglese tutti e tre i Testi facendo egualmente fede.

[5]Per il Governo italiano Per il Governo Indiano FOLCHI KHUB CHAND

[6]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[7]Il Ministro per gli affari esteri SEGNI

Testo vigente dal 31 gennaio 1962

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urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1500~artxiv · fonte del testo