[1]Articolo XVI

  • 1)Il presente Accordo sara' ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati il piu' presto possibile a Roma.
  • 2)Il presente Accordo entrera' in vigore 30 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.
  • 3)Ciascuno Stato Contraente potra' denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo. L'Accordo deve rimanere in vigore un anno dopo il ricevimento della denuncia da parte dell'altro Stato Contraente.

[2]FATTO a Lima, addi' diciassette del mese di marzo dell'anno millenovecentosessantaquattro, in duplice esemplare, nelle lingue italiana e spagnola, ambedue i testi facendo ugualmente fede. BAISTROCCHI SCHWALB LOPEZ-ALDANA GRANTHON CARDONA

Testo vigente dal 5 gennaio 1967

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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1167~artxvi · fonte del testo