[1]ARTICOLO VIII.

[2]L'articolo 17 e' cosi' modificato: "Ciascun membro della Commissione esaminatrice, incaricato di correggere le prove scritte o di interrogare alle prove orali, da' un voto ad ogni prova. Dopo la deliberazione, si ottiene il voto finale per le singole prove procedendo alla media aritmetica dei voti dati. I voti cosi' assegnati sono trasmessi al Presidente della Commissione esaminatrice".

Testo vigente dal 5 maggio 1983

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-03-21;150~artviii · fonte del testo