I membri delle Sottocommissioni incaricati di correggere le prove scritte o di far sostenere le prove orali danno un voto individuale a ciascuna prova. Dopo deliberazione, il voto finale per ogni prova risulta dalla media aritmetica dei voti dati. I voti cosi' assegnati sono trasmessi al presidente della Commissione esaminatrice.

Testo vigente dal 8 marzo 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-01-03;102~allegato-art17 · fonte del testo