Le Parti stimoleranno l'organizzazione di corsi per la formazione delle risorse umane, in particolare nelle aree incluse nel presente Accordo. Le Parti promuoveranno lo scambio di docenti, ricercatori, esperti e altre personalita' del settore educativo e della legislazione, di pubblicazioni, materiale, didattico, specialmente nelle aree dell'Educazione Speciale e dell'educazione Artistica e ogni altro tipo di documentazione relativa all'Educazione.

Testo vigente dal 20 febbraio 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2001-02-02;15~accordo-art21 · fonte del testo