1. I Membri, per quanto possibile, tenteranno di risolvere amichevolmente ogni vertenza che possa derivare dall'interpretazione o applicazione del presente Statuto. 2. In caso non sia possibile risolvere la vertenza amichevolmente, i Membri si impegnano a sottoporre la disputa alle Parti Contraenti per comporre la vertenza ai sensi dell'Art. 10 della Convenzione.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;15~allegato-1-statuto-art26 · fonte del testo