DI QUOTE E AUMENTO DI CAPITALE 1. Il numero di quote del Membro o dei Membri di una Parte Contraente corrisponde al suo contributo finanziario al costo di gestione. Ciascun membro dovra' detenere almeno il 4% delle quote. 2. Nel caso di modifica dei contributi finanziari, il Membro o i Membri interessati si impegnano ad eseguire il corrispondente trasferimento di quote. 3. Il trasferimento di quote tra i Membri di Parti Contraenti diverse e qualsiasi aumento di capitale, richiederanno l'approvazione unanime del Consiglio. L'approvazione e' considerata implicita nel caso di trasferimento di tutte o alcune delle quote tra i Membri della medesima Parte Contraente o in caso di trasferimento delle quote da un Membro a un ente a partecipazione statale della medesima Parte Contraente.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;15~allegato-1-statuto-art19 · fonte del testo