CONSULTIVO MACCHINA 1. Il Consiglio nominera' per il periodo di costruzione un Comitato Consultivo Macchina, composto da non piu' di 15 persone. 2. Dopo aver acquisito il parere del Comitato Consultivo Macchina il Consiglio effettuera' la nomina del Presidente e Vice Presidente dello stesso, secondo le procedure di cui all'art. 8. 3. Su richiesta del Consiglio o del Direttore Generale, o di sua propria iniziativa, il Comitato Consultivo Macchina esprimera' i suoi pareri su questioni tecniche di sua competenza.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;15~allegato-1-statuto-art16 · fonte del testo