GENERALE 1. Il Direttore Generale sara' il principale dirigente della Societa' nonche' suo rappresentante legale. Il Direttore Generale sara' coadiuvato dai Direttori. Il Direttore Generale lavorera' in stretto rapporto con i Direttori in ogni campo di attivita'. 2. Il Direttore Generale e, dopo aver consultato il Direttore Generale stesso, i Direttori saranno nominati dal Consiglio per un periodo non superiore ai 5 anni. I loro contratti di impiego saranno approvati dal Consiglio e saranno firmati dal Presidente del Consiglio per conto della Societa'.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-01-02;15~allegato-1-statuto-art10 · fonte del testo