Nel caso in cui si ricevano Informazioni Tecniche da una parte terza o da un'altra Parte, nessun principio contenuto nel presente Accordo pregiudichera' i diritti di quella parte terza o altra Parte per quanto riguarda tali Informazioni Tecniche. Inoltre, nulla nel presente Accordo sara' interpretato nel senso di richiedere ad una Parte di rivelare Informazioni Tecniche contrariamente alle leggi e normative di sicurezza nazionale o alle Leggi e regolamenti sui controlli dell'esportazione o contrariamente ad eventuali accordi con l'utente finale senza che detta Parte abbia prima ottenuto una deroga in merito.

Testo vigente dal 26 giugno 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148~accordo-quadro-art44 · fonte del testo