ARTICOLO VI Le due Parti promuoveranno contatti tra i rispettivi Ministeri dell'ambiente allo scopo di sviluppare una collaborazione per la definizione di criteri di tutela ambientale, che risultassero di primaria importanza nel caso di sviluppo di nuovi rilevanti flussi di turismo. Le Amministrazione competenti potranno anche collaborare, e scambiarsi informazioni, circa i criteri per la valutazione dell'impatto ambientale di specifici progetti di sviluppo turistico. Tali collaborazioni potranno avvenire tramite la creazione di appositi Comitati misti, ai sensi del successivo articolo XI, oppure nell'ambito dell'Iniziativa Adriatica, di concerto con gli altri Paesi che ne fanno parte.

Testo vigente dal 29 aprile 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;148~accordo-artvi · fonte del testo