ARTICOLO V La parte italiana dichiara la sua favorevole disposizione a favorire, per quanto compatibile con la legislazione italiana e gli impegni assunti con accordi bilaterali e multilaterali, i progetti di privatizzazione o di conversione di imprese pubbliche peruviane in conformita' alla normativa locale all'uopo emanata. Dette facilitazioni potrebbero consistere nel pubblicizzare attraverso gli organismi competenti le possibilita' di acquisto di quote di partecipazioni azionarie delle imprese, nella consulenza tecnica per i processi di privatizzazione, etc.

Testo vigente dal 5 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-22;148~accordo-artv · fonte del testo