ARTICOLO IV L'Italia e il Peru' collaboreranno per promuovere l'incremento dei flussi di investimento tra entrambi i Paesi. In tale contesto le Parti si impegnano a iniziare negoziati per il raggiungimento di un accordo per la promozione e la protezione degli investimenti e per evitare la doppia imposizione, conformemente agli orientamenti del paragrafo 38 della "Dichiarazione di Roma" in merito alle relazioni tra la Comunita' Europea ed i suoi Stati membri ed i Paesi del Gruppo di Rio.

Testo vigente dal 5 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-22;148~accordo-artiv · fonte del testo