[1]dall'onere di certificazione e validita' dei documenti e degli atti

[2]I documenti e gli atti forniti in conformita' al presente Accordo non necessitano di certificazione o autentica e sono pienamente ammissibili come prove nello Stato richiedente.

Testo vigente dal 17 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146~art23 · fonte del testo