[1]di documenti ufficiali o pubblici, di documenti, di atti o di cose

[2]1. Lo Stato richiesto fornisce allo Stato richiedente informazioni, documenti, atti di dipartimenti e agenzie del governo che sono di dominio pubblico. 2. Lo Stato richiesto puo' fornire informazioni, documenti, atti e cose in possesso di un dipartimento o agenzia del governo che non sono di dominio pubblico, in misura pari e in condizioni equivalenti a quelle previste per le sue autorita' giudiziarie e di polizia giudiziaria. 3. Lo Stato richiesto puo' fornire copie certificate conformi di documenti o atti, salvo che lo Stato richiedente non richieda espressamente gli originali. 4. I documenti, atti o cose originali forniti allo Stato richiedente sono restituiti allo Stato richiesto non appena possibile. 5. Se non vietato dalle leggi dello Stato richiesto, i documenti, atti o cose sono forniti nella forma o sono accompagnati dalla certificazione specificate dallo Stato richiedente affinche' siano ammissibili secondo le leggi dello Stato richiedente.

Testo vigente dal 17 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146~art16 · fonte del testo