[1]della tratta delle persone

[2]1. Gli Stati Parte istituiscono politiche, programmi, nonche' altre misure per:

  • a)prevenire e combattere la tratta delle persone; e
  • b)proteggere le vittime della tratta di persone, in particolare le donne ed i fanciulli, da una nuova vittimizzazione. 2. Gli Stati Parti faranno ogni sforzo per prendere provvedimenti come ricerche, campagne d'informazione e campagne nei mezzi d'informazione, nonche' iniziative sociali ed economiche, al fine di prevenire e combattere la tratta delle persone. 3. Le politiche, i programmi e le altre misure stabilite in conformita' al presente articolo, includeranno, a seconda di come convenga, una cooperazione con le organizzazioni non-governative, altre organizzazioni competenti ed altri elementi della societa' civile. 4. Gli Stati Parti adotteranno o rafforzeranno misure, in particolare mediante la cooperazione bilaterale o multilaterale, per rimediare ai fattori che rendono le persone, in particolare le donne ed i fanciulli, vulnerabili alla tratta, come la poverta', il sotto-sviluppo e la mancanza di pari opportunita'. 5. Gli Stati Parti adotteranno o rafforzeranno misure legislative o altri provvedimenti come le misure in materia d'istruzione, di natura sociale o culturale, in particolare per mezzo di una cooperazione bilaterale e multilaterale, al fine di scoraggiare una domanda che favorisca le forme di sfruttamento delle persone, in particolare di donne e di bambini, e che sfoci nella tratta di persone.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~protocollo-1-art9 · fonte del testo