[1]d'informazioni e formazione

[2]1. I servizi d'individuazione, di repressione, d'immigrazione o altri servizi competenti degli Stati Parti cooperano fra di loro a seconda di come convenga, scambiandosi, conformemente alla legislazione interna di questi Stati, informazioni che consentano loro di determinare:

  • a)se degli individui che attraversano o tentano di attraversare una frontiera internazionale con documenti di viaggio appartenenti ad altre persone, o senza documenti di viaggio, sono autori o vittime della tratta delle persone;
  • b)i tipi di documenti di viaggio che delle persone hanno utilizzato o tentato di utilizzare per attraversare una frontiera internazionale ai fini della tratta di persone;
  • c)I mezzi ed i metodi utilizzati dai gruppi criminali organizzati per la tratta delle persone, compreso il reclutamento ed il trasporto delle vittime, i percorsi ed i collegamenti fra le persone ed i gruppi dediti a tale tratta, nonche' le misure che possono permettere di scoprirli. 2. Gli Stati Parti impartiscono o rafforzano la formazione degli agenti dei servizi d'individuazione, di repressione, d'immigrazione e di altri servizi competenti in materia per la prevenzione della tratta di persone. Questa formazione dovrebbe far risaltare i metodi utilizzati per prevenire questa tratta, incriminare i trafficanti e far rispettare i diritti delle vittime, anche proteggendo queste ultime dai trafficanti. La formazione dovrebbe altresi' inoltre tener conto dell'esigenza di prendere in considerazione i diritti umani e le questioni relative ai fanciulli ed alla diversita' dei sessi, e dovrebbe incoraggiare la cooperazione con organizzazioni non governative, altre organizzazioni rilevanti ed altri elementi della societa' civile. 3. Lo Stato Parte che riceve informazioni si attiene a qualsiasi condizione dello Stato Parte, il quale le ha trasmesse prevedendo delle restrizioni per il loro uso.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~protocollo-1-art10 · fonte del testo