[1]dei procedimenti penali

[2]Ciascuno Stato Parte valuta la possibilita' di trasferire ad un altro i procedimenti relativi al perseguimento di reati compresi nella presente Convenzione nei casi in cui tale trasferimento e' ritenuto nell'interesse della corretta amministrazione della giustizia, in particolare nei casi in cui sono coinvolte piu' giurisdizioni, al fine di concentrare l'accusa.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~convenzione-art21 · fonte del testo