[1]dei procedimenti penali

[2]Ciascuno Stato Parte valuta la possibilita' di trasferire ad un altro i procedimenti relativi al perseguimento di reati previsti conformemente alla presente Convenzione nei casi in cui tale trasferimento e' ritenuto nell'interesse della corretta amministrazione della giustizia, in particolare nei casi in cui sono coinvolte piu' giurisdizioni, al fine di concentrare l'esercizio dell'azione penale.

Testo vigente dal 14 agosto 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;116~convenzione-art47 · fonte del testo