[1]C. SOSTEGNO ALLA SICUREZZA INTERNAZIONALE

[2]Articolo 8

[3]Cooperazione in relazione allo statuto di Roma

[4]Le parti ritengono che la piena operativita' della Corte penale internazionale (CPI) costituisca un importante passo avanti ai fini della pace e della giustizia internazionali. Esse ribadiscono che i crimini piu' gravi, motivo di allarme per tutta la comunita' internazionale, devono essere perseguiti in primo luogo mediante l'adozione di provvedimenti a livello nazionale in collaborazione con la CPI. Le parti convengono di cooperare al fine di promuovere l'adesione universale allo statuto di Roma:

  • a)adottando le misure necessarie, secondo il caso, per ratificare strumenti connessi allo statuto di Roma, quali, in particolare, l'accordo sui privilegi e le immunita' della Corte penale internazionale;
  • b)condividendo l'esperienza relativa agli adattamenti giuridici necessari per la ratifica e l'applicazione dello statuto di Roma, e c) adottando misure volte a salvaguardare l'integrita' dello statuto di Roma.

Testo vigente dal 3 novembre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;145~art8 · fonte del testo