[1]Corte penale internazionale

[2]1. Le parti ribadiscono che i crimini piu' gravi, motivo di allarme per la comunita' internazionale nel suo complesso, non devono rimanere impuniti e vanno efficacemente perseguiti con provvedimenti a livello nazionale e internazionale, anche presso la Corte penale internazionale. 2. Nel promuovere il rafforzamento della pace e della giustizia internazionale, le parti ribadiscono la loro determi­nazione:

  • a)a prendere misure per attuare lo statuto di Roma della Corte penale internazionale («statuto di Roma») e relativi strumenti, secondo il caso;
  • b)a condividere l'esperienza con i partner regionali nell'adottare gli adattamenti giuridici necessari per la ratifica e l'applicazione dello statuto di Roma, e
  • c)a cooperare per promuovere l'obiettivo dell'universalita' e integrita' dello statuto di Roma.

Testo vigente dal 29 ottobre 2020

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;138~art10 · fonte del testo