DI AGENTI La Parte richiedente potra' inviare nella Parte richiesta, con il consenso preventivo di quest'ultima, agenti appositamente autorizzati, sia per collaborare al riconoscimento dell'identita' dell'estradando, sia per trasferirlo nel territorio della Parte richiedente. Detti agenti non potranno esercitare atti di autorita' nel territorio della Parte richiesta e saranno soggetti alle sue leggi. Le spese sostenute saranno a carico della Parte richiedente.

Testo vigente dal 10 maggio 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-04-23;144~trattato-art17 · fonte del testo