imprese di trasporto che effettuano trasporti previsti dal presente Accordo sono esonerati, sulla base di reciprocita', dal pagamento delle tasse di circolazione per la Parte italiana e delle tasse automobilistiche e del diritto fisso per la Parte marocchina per i trasporti effettuati sul territorio dell'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 21 marzo 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;142~accordo-art13 · fonte del testo