[1]Articolo V

[2]Gli oneri imposti nel territorio di ciascuna Parte Contraente per l'uso degli aeroporti e delle altre facilitazioni relative ai trasporti aerei da parte di aeromobili dell'impresa designata dell'altra Parte Contraente non dovranno essere piu' alti di quelli pagati dagli aeromobili di una impresa aerea nazionale impiegata in servizi aerei internazionali similari.

Testo vigente dal 20 marzo 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-02-15;142~artv · fonte del testo