'Istituto e' esonerato dall'obbligo di denunzia della valuta estera che riceve a titolo di liberalita' per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ovvero come contributo degli Stati membri.

Testo vigente dal 22 luglio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-07-12;141~accordo-art6 · fonte del testo