Parti contraenti possono concedere ai loro reciproci cittadini, in conformita' con le loro rispettive procedure in vigore, borse di studio per iniziare o continuare i loro studi in vari Istituti superiori.

Testo vigente dal 21 marzo 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-03-06;140~accordo-art2 · fonte del testo