1. Ogni Parte Contraente applichera' ai conduttori agricoli e ai loro aventi diritto, nel modo piu' appropriato, le norme di previdenza sociale previste dalla sua legislazione per le altre categorie assistite della popolazione. 2. Senza pregiudicare le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, ogni Parte Contraente concedera' ai conduttori agricoli, nelle condizioni e nei termini appropriati, la protezione della previdenza sociale per almeno quattro delle eventualita' seguenti: malattia, maternita', invalidita', vecchiaia, decesso, incidente sul lavoro, malattie professionali e carichi familiari.

Testo vigente dal 23 aprile 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-03-12;140~art4 · fonte del testo