Al fine di assicurare nelle aziende agricole condizioni di lavoro le piu' favorevoli possibile, ogni Parte Contraente facilitera' e incoraggera' le diverse forme di cooperazione, di aiuto reciproco fra conduttori agricoli e, se del caso, di messa a disposizione di manodopera di riserva.

Testo vigente dal 23 aprile 1977

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-03-12;140~art12 · fonte del testo