Ogni Parte Contraente adottera' o incoraggera' misure in favore dei giovani delle zone agricole al fine:

  • a)di garantire loro un indirizzo professionale adattato alle loro esigenze e praticato da persone qualificate, anche prima della fine degli studi;
  • b)di assicurare loro una formazione generale e professionale adeguata che offra loro possibilita' uguali a quelle offerte agli altri giovani per quel che concerne il loro inserimento nella vita professionale;
  • c)di creare o di trasformare, all'occorrenza, scuole professionali, centri di formazione e di perfezionamento professionali o scuole superiori di agricoltura; d)di concedere loro borse d'insegnamento a condizioni tali da offrire loro possibilita' uguali a quelle di cui godono gli altri giovani.

Testo vigente dal 23 aprile 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-03-12;140~art10 · fonte del testo